NULLA LA VENDITA IMMOBILIARE CHE NON RIPORTA GLI ESTREMI DEL TITOLO EDILIZIO, A PRESCINDERE DALLA DIFFORMITÀ’ DELLA COSTRUZIONE DAL TITOLO EDILIZIO
La questione:
è nullo l’atto di compravendita di un immobile abusivo per difformità sostanziale tra titolo abilitativo e costruzione?
La soluzione delle Sezioni Unite:
– la compravendita di un immobile è nulla se nel testo dell’atto manca la dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo edilizio, che sia ovviamente un titolo edilizio reale, cioè esistente e riferibile all’immobile, a prescindere dalla conformità o della difformità della costruzione realizzata rispetto al titolo edilizio;
– la difformità della costruzione realizzata rispetto al titolo edilizio non viene perseguita con la sanzione di nullità dell’atto di compravendita, ma tramite i mezzi di contrasto dell’abusivismo edilizio, previsti dall’ordinamento;
– in ipotesi di difformità sostanziale tra titolo abilitativo enunciato nell’atto e costruzione, l’acquirente non sarà esposto all’azione di nullità, con conseguente perdita di proprietà dell’immobile ed onere di provvedere al recupero di quanto pagato, ma, ricorrendone i presupposti, potrà soggiacere alle sanzioni previste a tutela dell’interesse generale alla tutela del territorio.