IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ PROVA LA CONFORMITÀ URBANISTICA
Circostanze di fatto:
– Il signor X aveva richiesto il trasferimento della rivendita n. 5 con annessa ricevitoria.
– La signora Y, titolare di una licenza concorrente, si è opposta e ha impugnato il provvedimento autorizzatorio.
– Il TAR Molise ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo insufficiente il certificato di agibilità per provare la regolarità urbanistica del locale.
– Il signor X ha presentato appello al Consiglio di Stato, sostenendo la validità del certificato e producendo ulteriore documentazione.
La soluzione del Consiglio di Stato:
– Non è corretto affermare che il certificato di agibilità di un immobile non offra la prova che il bene è regolare sotto un profilo urbanistico ed edilizio; il Comune non potrebbe rilasciare un certificato di agibilità che presuppone la salubrità dell’immobile se vi fosse un’illegittimità sul piano edilizio.
– In ogni caso nel certificato di agibilità, prodotto dall’appellante, si dà atto dell’accatastamento dell’immobile, della conformità alle norme vigenti ai sensi dell’art. 20 d.P.R. 380/2001, della conformità dell’opera al progetto approvato e persino la conformità degli impianti.
– Pertanto l’immobile locato aveva tutte le caratteristiche per consentire l’ingresso dell’attività commerciale dell’appellante come attestato nella parte finale della certificazione.
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