– Il notaio è tenuto a eseguire la trascrizione degli atti ricevuti nel “più breve tempo possibile” (art. 2671 c.c.).
– La responsabilità contrattuale del notaio deve essere valutata caso per caso, considerando la diligenza media di un professionista preparato e avveduto (art. 1176, comma 2, c.c.).
Determinazione del termine per la trascrizione:
– L’art. 2671 c.c. non prevede un termine rigido, ma impone che la trascrizione sia effettuata con particolare sollecitudine.
– La determinazione del termine compete al giudice del merito, che può stabilirlo ex post in base alle circostanze concrete.
Nesso causale tra ritardo e danno:
– Per affermare la responsabilità del notaio, è necessario dimostrare il nesso causale tra il ritardo nella trascrizione e il danno lamentato.
– Un evento pregiudizievole (come l’iscrizione di un’ipoteca) avvenuto prima del termine ragionevolmente attribuibile al notaio interrompe il nesso causale.
QUI SOTTO È POSSIBILE SCARICARE L’ORDINANZA IN PDF: