RICORSO AVVERSO IL SILENZIO INADEMPIMENTO DECORSI 180 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
– ricorso ai sensi degli articoli 117 e 31 del c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere sulla istanza, presentata in data 18/06/2020, di compatibilità paesaggistica postuma ex art. 167, 5°comma, D.Lgs. 42/2004;
– illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di compatibilità paesaggistica;
– sussiste l’obbligo del Comune di concludere il procedimento, assumendo una motivata determinazione, di segno positivo o negativo;
– il ricorso deve, quindi, essere accolto e, per l’effetto, deve essere ordinato al Comune, ex art. 117 del c.p.a., di concludere il procedimento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione del t.a.r.;
– in caso di perdurante inerzia da parte del Comune, il t.a.r., vista l’istanza sul punto del ricorrente, nomina Commissario ad acta il dirigente o funzionario da lui delegato della direzione competente della Regione.