ACCESSO NEGATO: PROPRIETÀ ESCLUSIVA E FONDO INTERCLUSO
Il Caso:
– Controversia sull’area cortiliva: La ricorrente ha chiesto l’accertamento della natura condominiale di un’area cortiliva o, in via subordinata, la costituzione di una servitù coattiva di passaggio per il proprio fondo, ritenuto intercluso.
– Blocchi all’accesso: La convenuta ha posto catene e lucchetti sull’area, impedendo alla ricorrente l’accesso diretto dal suo fondo alla strada pubblica.
– Contestazioni: La convenuta ha contestato le richieste della ricorrente, chiedendo l’accertamento della propria proprietà esclusiva sull’area ed eccependo, in via subordinata, l’usucapione.
– Accertamenti del CTU: Il consulente tecnico d’ufficio ha ricostruito i passaggi di proprietà e ha accertato:
a) L’esclusività della proprietà dell’area cortiliva in capo alla convenuta.
b) La presenza di una chiusura fisica che impedisce alla ricorrente l’accesso alla strada comunale.
Le questioni di diritto:
– Proprietà esclusiva: Il Giudice ha dichiarato la natura esclusiva dell’area cortiliva, sulla base della documentazione storica e catastale.
– Fondo intercluso: Ai sensi dell’art. 1051 c.c., il fondo della ricorrente è stato giudicato intercluso, in quanto privo di accesso autonomo alla via pubblica, malgrado il possesso delle chiavi delle catene consentisse un accesso tollerato dalla convenuta.
– Servitù coattiva: È stata accolta la domanda della ricorrente di costituzione di una servitù coattiva di passaggio, sia pedonale che carrabile, per consentire il collegamento con la via pubblica.
– Irrilevanza della tolleranza: La possibilità di accesso su basi tollerate non costituisce una valida alternativa al diritto di servitù, né altera la natura di fondo intercluso.
– Trascrizione obbligatoria: La costituzione della servitù è stata ordinata ai Registri Immobiliari, come previsto dall’art. 2643 c.c.
Focus sul Fondo Intercluso:
– Il giudice ha chiarito che il concetto di interclusione comprende non solo impedimenti materiali permanenti, ma anche situazioni in cui il proprietario è costretto ad attraversare un fondo altrui su basi tollerate e precarie.
– La soluzione adottata, attraverso la costituzione di una servitù coattiva, ha garantito il diritto di accesso alla ricorrente, bilanciando le esigenze di entrambe le parti e riconoscendo la proprietà esclusiva della convenuta.
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