LA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA CHE PER I SINGOLI INTERVENTI EDILIZI RIMANE IL LIMITE MINIMO DI DIECI METRI TRA PARETI FINESTRATE
Il caso:
– la Regione Marche ha dato attuazione, con legge regionale, all’articolo 2-bis D.P.R. 380/2001, una norma introdotta nel Testo Unico Edilizia nel 2013, consentendo di derogare alla regola dei dieci metri tra pareti finestrate (art. 9, D.M. 1444/1968) anche per i singoli interventi edilizi e quindi al di fuori dei casi di deroga già consentiti dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 114 del 2012 e n. 232 del 2005; ordinanza n. 173 del 2011), relativi ad interventi edilizi aventi ad oggetto gruppi di edifici, all’interno di pianificazioni di specifiche aree del territorio
La soluzione della Corte Costituzionale:
– le Regioni non possono derogare alla norma statale che prescrive la distanza di dieci metri tra pareti finestrate (art. 9, D.M. 1444/1968), quando si tratti di interventi edilizi singoli
– sono ammesse distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche»
TROVERAI EVIDENZIATE IN GIALLO LE PARTI PIU’ SIGNIFICATIVE
La Corte Costituzionale è intervenuta due volte anche su analoga legge della Regione Liguria, confermando gli stessi principi con una precisazione (Corte Cost. del 10 marzo 2017):
– la riduzione delle distanze è applicabile anche tra un edificio ricompreso nel perimetro di uno strumento operativo e un edificio “frontista” rispetto al primo, ma esterno a quel perimetro e ricadente in altro ambito o distretto, a condizione che sia idonea ad assicurare un «equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico in relazione alle tipologie degli interventi consentiti e tenuto conto degli specifici caratteri dei luoghi e dell’allineamento degli immobili già esistenti
TROVERAI EVIDENZIATE IN GIALLO LE PARTI PIU’ SIGNIFICATIVE
Anche la Regione Emilia Romagna con l’art. 30, comma 1, L.R. n.17/2014, ha dato attuazione all’articolo 2-bis D.P.R. 380/2001: ALLO STATO NON RISULTANO INTERVENUTE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE