HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE IL MEDIATORE ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, CONDIZIONE CHE SI VERIFICA ESTRAENDO LA VISURA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO
Le Sezioni Unite della Cassazione Civile consolidano l’orientamento delle Sezioni Semplici:
– Nella giurisprudenza della Corte, si è chiarito che il D.Lgs. n. 59 del 2010 non ha fatto venire meno la preclusione alla corresponsione del corrispettivo per effetto della mancata iscrizione del mediatore al ruolo
– Si è infatti affermato che l’art. 73 citato D.Lgs. n. 59 del 2010 ha soppresso il ruolo dei mediatori, previsto dalla L. n. 39 del 1989, art. 2, ma non ha abrogato quest’ultima legge, prescrivendo invece che l’attività sia soggetta a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio territorialmente competente, la quale, previa verifica dei requisiti autocertificati, iscrive i mediatori nel registro delle imprese, se esercitano l’attività in forma di impresa, e, altrimenti, nel repertorio delle notizie economiche e amministrative
– Ne consegue che la L. n. 39 del 1989, art. 6, secondo cui “hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli”, va interpretata nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal D.Lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio (Cass. n. 762 del 2014; Cass. n. 10125 del 2011, Cass. n. 16147 del 2010)