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PRELIMINARE DI VENDITA

IL GIUDICE NON PUÒ SOSTITUIRSI ALLA VOLONTÀ DELLE PARTI
Il caso:
– Contratto preliminare: Il 1° settembre 2011, le parti avevano stipulato un contratto preliminare per la vendita di due unità abitative, con accessori, a un prezzo a corpo.
– Inadempienza e fallimento: Una delle unità immobiliari era stata ceduta a terzi e la società venditrice era fallita, impedendo il trasferimento della restante unità.
– Sentenza di primo grado: Il Tribunale aveva rigettato la richiesta di esecuzione specifica del contratto ex art. 2932 c.c., ritenendo il contratto inattuabile per l’assenza di un accordo negoziale valido che consentisse la vendita parziale.
– Modifica del contratto: Un accordo del 2017, proposto come modifica del preliminare, veniva considerato autonomo e privo della forma scritta necessaria dal giudice di primo grado.
Questioni di diritto:
– Pronuncia ex art. 2932 c.c.: La sentenza che dispone l’esecuzione specifica di un contratto preliminare deve rispecchiare fedelmente l’assetto negoziale originario e non può modificare il contenuto delle convenzioni tra le parti.
– Inesigibilità parziale: Non osta alla pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. l’inesigibilità parziale della prestazione promessa, purché il contraente adempiente conservi un interesse apprezzabile e le modifiche siano previste o deducibili dall’accordo originario.
– Modifiche contrattuali: Eventuali modifiche o integrazioni al contratto preliminare devono rispettare i requisiti di forma previsti dall’art. 1350 c.c. per poter produrre effetti giuridici.
– Limiti all’intervento del giudice: Il giudice non può sostituirsi alla volontà delle parti introducendo modifiche sostanziali al contratto preliminare; può solo accertare se i contraenti abbiano implicitamente previsto adattamenti in relazione a fatti sopravvenuti.
– Azioni alternative: In caso di ineseguibilità parziale del contratto preliminare, la parte interessata può limitare la pretesa alla porzione eseguibile del contratto o chiedere la risoluzione per la parte ineseguibile.
– Esecuzione parziale: L’esecuzione parziale è consentita solo se non altera l’oggetto originario dell’accordo, salvaguardando l’equilibrio contrattuale stabilito dalle parti.
– Autonomia negoziale: L’autonomia contrattuale delle parti non può essere sostituita da un intervento riequilibrativo del giudice che introduca condizioni diverse rispetto a quelle concordate.
QUI SOTTO È POSSIBILE SCARICARE LA SENTENZA IN PDF
Corte d’Appello di Bologna sentenza n.2175.2024
SONO EVIDENZIATE IN GIALLO LE PARTI SIGNIFICATIVE
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