PRELAZIONE AGRARIA: quando il fabbricato è pertinenza agraria del fondo agricolo.
Perché vi sia vincolo pertinenziale, determinante ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione e del relativo diritto di riscatto, è necessaria la presenza:
– dell’effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinare il fabbricato al servizio o all’ornamento del fondo, già destinato ad attività agricola;
– dell’oggettiva contiguità, anche solo di servizio, tra il fabbricato ed il fondo agricolo con la precisazione che il bene accessorio, e cioè il fabbricato, deve arrecare un’utilità al bene principale ovvero al fondo agricolo.
Verificare se il fabbricato è pertinenza del fondo agricolo può presentare profili di particolare delicatezza e complessità posto che, anche in ragione del diverso livello di lievitazione del valore dei fabbricati, rispetto a quello dei terreni, non sempre è agevole stabilire l’esistenza o meno, tra terreno ed edificio, di un collegamento giuridico-economico attuato dal proprietario alienante, tale che possa dirsi che il fabbricato sia posto a servizio del terreno sul quale insiste, così configurandosi una pertinenza agraria, ovvero che il terreno sia posto a servizio o ad ornamento del fabbricato, così ricorrendo una pertinenza civile.
Il requisito della ruralità di un fabbricato, e la connessa sussistenza di un vincolo pertinenziale tra lo stesso ed il fondo agricolo, è del tutto indipendente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati e può prescindere anche dalla categoria allo stesso attribuita.
L’accertamento della sussistenza o meno di un vincolo pertinenziale – il quale implica che una cosa sia in funzione strumentale di accessorietà rispetto ad un’altra – costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e logica motivazione.