– all’affittuario, al mezzadro, al colono o al compartecipante, che abbiano coltivato per almeno due anni il fondo agricolo proposto in vendita;
– al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con il fondo agricolo proposto in vendita, purché sullo stesso non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
– all’imprenditore agricolo professionale proprietario di terreni confinanti con il fondo agricolo proposto in vendita, purché sullo stesso non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.