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PERGOTENDE

NON SERVE IL TITOLO EDILIZIO
– Le pergotende, tenuto conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione, non costituiscono un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo
– Infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del D.P.R. n. 380 del 2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera come la pergotenda destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 gennaio 2017, n. 306)
– l’esistenza di “pareti che possono essere chiuse con pannello trasparente avvolgibile”, con la conseguenza di “delimitare un locale utilizzabile come aperto nella bella stagione e completamente chiuso ed isolato nei mesi invernali, così da avere autonoma rilevanza edilizia” non configura, a differenza della pergotenda, un semplice elemento di arredo esterno, e costituisce invece incremento stabile della superficie di esercizio, che richiede il rilascio di titolo edilizio
QUI SOTTO PUOI SCARICARE LA SENTENZA IN PDF:
T.A.R. Lombardia Milano del 7-11-2017
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