I 10 METRI TRA PARETI FINESTRATE VALGONO ANCHE PER I TRATTI SENZA FINESTRE
Il Tribunale amministrativo della Toscana ed ancora prima la cassazione civile, a sezioni unite, affrontano un caso in cui si tratta di decidere se ai Comuni sia consentito disporre per regolamento che la distanza di 10 metri tra “pareti finestrate” ed edifici antistanti debba essere rispettata soltanto per quei tratti di parete che sono effettivamente dotati di finestre, piuttosto che per l’intera estensione della “parete finestrata”.
La questione viene risolta nel senso che:
– non è consentito ai Comuni derogare a questa regola, poiché il distacco di almeno 10 metri per il caso di “pareti finestrate” è stabilito, senza fare alcuna distinzione tra i settori di esse, a seconda che siano o non siano dotati di finestre;
– il testo della norma (art. 9, n. 2, decreto ministeriale n. 1444/1968) si riferisce complessivamente alle “pareti”, non alle finestre, ed è destinata a disciplinare le distanze tra le costruzioni e non tra le costruzioni e le finestre;
– in caso contrario, verrebbe permessa la costruzione di edifici incongrui, con profili orizzontali dentati a rientranze e sporgenze, in corrispondenza rispettivamente dei tratti finestrati e di quelli ciechi delle facciate;
– se i Comuni approvano regolamenti, che impongono il rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate soltanto per i tratti di esse dotati di finestre, con esonero per quelli ciechi, in contrasto con le prescrizioni del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, n. 2, in questa parte i regolamenti comunali vanno disapplicati e sostituiti automaticamente con la diversa previsione della norma statale, che è direttamente applicabile nei rapporti tra privati.