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PAESAGGIO E SILENZIO-ASSENSO

UN CASO DI APPLICAZIONE IN MATERIA PAESAGGISTICA DEL  SILENZIO-ASSENSO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTRODOTTO DALLA “LEGGE MADIA”
Il caso:
– i proprietari di un immobile chiedono il rilascio di una concessione edilizia per l’ampliamento di un fabbricato residenziale consistente nella realizzazione di una dependance e di una piscina a servizio del fabbricato esistente
– l’area ricade all’interno della fascia dei trecento metri dalla linea di battigia marina, in zona dichiarata di notevole interesse pubblico
– il procedimento si arresta per diniego dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 del Servizio Tutela Paesaggistica della Regione
– il diniego regionale è stato espresso, nonostante il parere positivo e vincolante reso dalla Soprintendenza per effetto di silenzio – assenso sulla proposta favorevole all’intervento edilizio dello stesso Servizio Tutela Paesaggistica della Regione
La soluzione del T.AR. Sardegna:
– Il parere della Soprintendenza è vincolante e quindi il Servizio Tutela Paesaggistica della Regione non se ne può discostare, anche se il parere (in questo caso positivo all’intervento edilizio) è stato espresso per silenzio assenso ovvero per decorso dei 45 giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento del Servizio Tutela Paesaggistica della Regione
– il T.A.R. annulla il diniego dell’autorizzazione paesaggistica, in applicazione della norma di cui all’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dalla cosiddetta legge Madia n.124/2015, secondo cui le disposizioni sulla formazione del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche “…si applicano anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche…”
– la Regione doveva rilasciare l’autorizzazione paesaggistica, perché, decorsi 45 giorni dalla richiesta di parere della Regione alla Soprintendenza, si era formalizzato, per silenzio – assenso, il parere positivo della Soprintendenza, che è vincolante per la Regione, che pertanto era tenuta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
QUI SOTTO PUOI SCARICARE LA SENTENZA IN PDF:
T.A.R. Sardegna dell’8 giugno 2017
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