IL SABATO FESTIVO E L’ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA
Il caso:
– un Comune chiede l’emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti di una società per il mancato pagamento degli oneri consistenti nei contributi per “costo di costruzione” e per “oneri di urbanizzazione”
Gli spunti del tar napoli:
– la disciplina che considera il sabato come festivo al fine della proroga dei termini di scadenza non si applica ai termini per il pagamento delle somme dovute per gli oneri di urbanizzazione
– l’atto di messa in mora non deve rivestire formule sacramentali, essendo sufficiente che lo stesso richieda il pagamento del credito; affinché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, è necessario che esso contenga l’esplicitazione di una precisa pretesa e l’intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora, senza che sia necessario l’uso di formule solenni o l’osservanza di particolari adempimenti