IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ESPOSTI ED ALLE DENUNCE
Il caso:
– la ricorrente viene a conoscenza di almeno due esposti inviati al Comune da soggetti privati, aventi ad oggetto fatti e contestazioni riguardanti la propria attività
– presenta istanza di accesso per prendere visione ed estrarre copia degli esposti
– l’amministrazione rigetta l’istanza di accesso;
– i sottoscrittori degli esposti si oppongono perché “il diritto di accesso si limita agli eventuali verbali di accertamento conseguenti alle attività ispettive la cui titolarità già appartiene alla P.A. e non agli esposti – denunce, anche per l’evidente esigenza di tutela della riservatezza dei soggetti interessati ”
La soluzione del T.A.R. Toscana:
– l’esposto, una volta ricevuto dall’amministrazione, diventa un elemento del procedimento amministrativo e di conseguenza il denunciante ne perde il “controllo” e la disponibilità
– la sua divulgazione, pertanto, non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza
– il denunciante non ha diritto all’anonimato
– il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza, imparzialità e responsabilità, non ammette la possibilità di denunce segrete
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T.A.R. Toscana del 3 luglio 2017
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