ORDINANZA INGIUNZIONE ANNULLATA PER MISURAZIONI FONOMETRICHE NON OMOGENEE E VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ACUSTICA
Il caso:
– Un’opposizione a ordinanza ingiunzione, emessa dal Comune di Milano è stata proposta dalla società ricorrente contro l’obbligo di pagamento di una sanzione per il presunto superamento dei limiti differenziali di immissione del rumore, così come stabiliti dalla normativa (art. 2 L. n. 447/1995).
– Le misurazioni fonometriche, effettuate dai tecnici in due giornate differenti, hanno evidenziato un livello di rumore che, secondo il verbale di accertamento, avrebbe superato i valori notturni previsti (5dB di differenza per il giorno e 3dB per la notte).
– La società ricorrente ha contestato la validità delle misurazioni, sostenendo che l’errata separazione temporale – con una rilevazione effettuata nel corso della settimana e l’altra in una serata con minore presenza di persone – non garantisce condizioni omogenee per il calcolo del rumore differenziale.
La soluzione:
– La normativa di riferimento (in particolare, il DPCM del 14-11-1997, il D.M. del 16-03-1998 e disposizioni correlate) stabilisce che la misurazione dei livelli di rumore ambientale e residuo debba essere eseguita con modalità identiche, garantendo l’omogeneità del “clima acustico”.
– La giurisprudenza amministrativa ha precisato che, sebbene la coincidenza temporale (data/orario) non sia imprescindibile, lo svolgimento dei rilievi deve avvenire in condizioni comparabili per evitare il rilevamento di contributi esterni (ad es. rumore di fondo dovuto a traffico o presenza di passanti).
– Il giudice ha affermato che, nel caso di specie, le misurazioni effettuate in giorni diversi non hanno garantito le condizioni necessarie di uniformità, determinando l’inattendibilità delle risultanze relative al rumore residuo.
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