PER LE LOCANDINE SERVE L’AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE O DELL’ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA
La Corte di Cassazione ha ribadito che per la tutela della sicurezza della circolazione stradale spetta al Comune verificare:
– l’impatto visivo e le potenzialità di disturbo delle insegne, in considerazione delle loro caratteristiche (dimensioni, luminosità, intermittenza, rifrangenza, ecc.)
– il luogo della loro affissione e le eventuali installazioni contigue (centro abitato, periferia dello stesso, suburbio, insegne viciniori od assenza di esse, ecc.)
Questi aspetti devono essere previamente valutati dall’ente proprietario della strada o dal Comune, onde adempiere alla funzione loro demandata della tutela della sicurezza della circolazione