UNA SACROSANTA SENTENZA DEL T.A.R. TOSCANA IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI:
DENUNCIATA ALLA CORTE DEI CONTI L’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA CHE RILASCIA IN RITARDO I DOCUMENTI RICHIESTI DALL’INTERESSATO PER ESERCITARE IL DIRITTO DI DIFESA.
Il caso:
– il ricorrente partecipa ad un concorso per essere assunto come docente
– apprende dal sito web dell’amministrazione di non avere superato gli scritti
– chiede copia dei propri elaborati scritti, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti
– fa istanza di accesso agli atti, perché ritiene di essere stato bocciato ingiustamente e vuole difendersi davanti al Giudice
– l’amministrazione scolastica rilascia gli atti richiesti in ritardo, dopo che il ricorrente è stato costretto a presentare ricorso al T.A.R., sostenendone i costi
La soluzione del T.A.R. Toscana:
– gli atti che riguardano direttamente il richiedente devono essere rilasciati, anche se il procedimento non si è concluso
– deve comunque essere garantito al richiedente l’accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
– l’amministrazione non può ritardare il rilascio di copia dei documenti richiesti
– se il ritardo si protrae fin dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione resistente va condannata a rifondere le spese di causa, che per questo esborso va denunciata alla Procura della Corte dei Conti
IN QUESTA OCCASIONE VALE LA PENA LEGGERE LE PAROLE DAVVERO INCISIVE DEL GIUDICE TOSCANO
“9 – Si tratta di acquisizioni consolidate ed ormai note (o almeno dovrebbero esserlo secondo criteri di perizia ed intelligenza) dopo quasi un ventennio di esperienze e affermazioni giurisprudenziali, che qui è inutile ripetere e dalle quali emerge un principio di fondo che dovrebbe guidare tutti i funzionari e dirigenti pubblici, la cui osservanza eviterebbe una mole cospicua di inutile contenzioso, come quello presente. Tale principio può sintetizzarsi in ciò: l’accesso è la regola ed il rifiuto è l’eccezione, da dimostrare sempre e comunque con chiara, esauriente e convincente motivazione. Corollario di tale regole è che il silenzio serbato su istanze d’accesso è ipotesi ancor più eccezionale, da circoscrivere in ambiti limitatissimi di domande palesemente pretestuose, incerte, vaghe, emulative.
10 – Si tratta di regole semplici e fondamentali, ispirate, secondo l’ormai noto insegnamento dei giudici amministrativi, a valori fondanti di qualsiasi vera democrazia in cui la burocrazia è al servizio del cittadino e non di se stessa, secondo una logica perversa di autoreferenzialità in base alla quale il cittadino è suddito e non referente dell’azione amministrativa.
11 – Nella specie la citata regola è stata inspiegabilmente e slealmente violata dall’amministrazione scolastica con un silenzio tanto più inspiegabile a fronte dell’oggetto della richiesta, riguardante esclusivamente gli elaborati del solo richiedente e non quelli di altri: vicenda per la quale le stesse norme interne dell’amministrazione prevedevano l’immediata accessibilità.
Infatti, in base alla circolare dello stesso Ministero del 18-5-2016, singolarmente richiamata dal medesimo USR Toscana nella comunicazione/Avviso del 4 agosto 2016 ( doc. 8 deposito ricorrente), l’accesso relativo agli “elaborati ed alle schede di valutazione” è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento… Fino a quando il procedimento non sia concluso, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”.
La violazione del principio di correttezza e lealtà, nonché la sussistenza degli elementi, costitutivi della colpa, di negligenza, imprudenza e imperizia non è certo affievolita dall’accoglimento tardivo della richiesta in corso di causa, il quale anzi evidenzia ancor di più l’intollerabile superficialità dell’azione amministrativa e del suo autore, il quale ha costretto senza ragione alcuna un cittadino a sopportare i costi di un processo per potersi vedere riconosciute le proprie ragioni, che un qualsiasi funzionario appena dotato di intelligenza ed umanità avrebbe subito compreso e soddisfatto.
12 – E’ per quanto detto che la richiesta di domanda alla condanna alle spese formulata dalla difesa del ricorrente va accolta nella misura coerente anche con il grado della colpa della parte soccombente virtualmente e per le stesse esposte ragioni il Collegio invia copia della presente sentenza alla Procura Regionale Toscana della Corte dei Conti in conseguenza del ben prevedibile (art. 26 c.p.a.) ed agevolmente evitabile danno erariale per condanna alle spese che il comportamento dell’amministrazione scolastica ha recato alla finanza pubblica.”
QUI SOTTO PUOI SCARICARE LA SENTENZA IN PDF:
T.A.R. Toscana del 10 febbraio 2017
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