DECORRENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE UN PERMESSO DI COSTRUIRE: PRINCIPI E CASISTICHE
Circostanze di fatto:
– Un soggetto ha proposto ricorso contro un permesso di costruire rilasciato da un’amministrazione comunale, contestandone la legittimità.
– Il titolare del permesso e il Comune hanno eccepito la tardività dell’impugnazione, sostenendo che il termine fosse già decorso.
– Il TAR ha ritenuto fondato il rilievo di tardività e ha dichiarato il ricorso irricevibile.
– Il ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo di non aver avuto tempestiva conoscenza dell’atto e contestando la decisione del TAR.
Principi di diritto:
– Regola generale sulla decorrenza del termine: Il termine per impugnare un permesso di costruire è di 60 giorni e decorre dalla piena conoscenza dell’atto da parte dell’interessato.
– Conoscenza formale: Se il permesso di costruire è soggetto a pubblicazione all’albo pretorio, il termine decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione.
– Conoscenza indiretta (casistica dei terzi confinanti):
Se il ricorrente non è il destinatario diretto del permesso, ma un soggetto terzo (ad es. un vicino di casa), il termine decorre dalla data in cui ha avuto concreta conoscenza del titolo edilizio.
Tale conoscenza può derivare da elementi oggettivi, come l’inizio dei lavori, la presenza del cartello di cantiere o altre manifestazioni esteriori dell’attività edilizia.
-Casi particolari di decorrenza del termine:
– Mancata esposizione del cartello di cantiere: Se il cartello, previsto dalla normativa edilizia, non è stato esposto o è insufficiente a fornire informazioni chiare, il termine non può decorrere fino a quando il terzo non abbia acquisito aliunde conoscenza dell’atto.
– Opere di rilevante impatto visivo: Per interventi di grande impatto, come edifici di notevoli dimensioni, la giurisprudenza presume che la conoscenza dell’attività edilizia sia acquisita in tempi brevi dai soggetti vicini.
– Opere interne non visibili: Se il permesso riguarda opere interne a un immobile e non modifiche esterne percepibili, la decorrenza del termine può essere posticipata al momento in cui il ricorrente abbia accesso a documentazione che gli permetta di individuarne l’esistenza.
– Decisione del Consiglio di Stato: Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha confermato la tardività del ricorso, ritenendo che il ricorrente fosse in grado di percepire l’esistenza del titolo edilizio in un momento anteriore a quello dichiarato.