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DEMOLIZIONE PER IL PROPRIETARIO NON RESPONSABILE?

IL PROPRIETARIO SUBISCE LA DEMOLIZIONE ANCHE  SE NON E’ RESPONSABILE DELL’ABUSO EDILIZIO

Caso:  il proprietario dell’immobile subisce la demolizione delle opere abusive, anche quando risulta che queste ultime sono state incontestabilmente poste in essere dal precedente proprietario?
La soluzione del T.A.R. Firenze:
1) la circostanza che il proprietario non abbia contribuito alla realizzazione delle opere abusive è del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione della sanzione della demolizione;
2) ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, affinché il proprietario di una costruzione abusiva possa essere destinatario dell’ordinanza di demolizione non occorre stabilire se egli sia responsabile dell’abuso, poiché la stessa disposizione nazionale si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario non responsabile all’esecuzione dell’ordine di demolizione, senza richiedere l’effettivo accertamento di una qualche sua responsabilità;
3) il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di demolizione non è l’accertamento di responsabilità storiche nella commissione dell’illecito, ma l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella codificata nella normativa urbanistica ed edilizia e l’individuazione di un soggetto che abbia la titolarità ad eseguire l’ordine di demolizione e, quindi, il proprietario in virtù del suo diritto di proprietà;
4) la misura della demolizione è posta a carico, non solo dell’autore dell’abuso edilizio, ma anche del proprietario dell’immobile e dei suoi aventi causa.
QUI SOTTO PUOI SCARICARE LA SENTENZA IN PDF:
T.A.R. Firenze del 28 febbraio 2017
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