GLI AVVENTORI DELLA GELATERIA ARTIGIANALE POSSONO CONSUMARE I GELATI NEL GAZEBO ANCHE SE QUESTO E’ PRIVO DEI REQUISITI IGIENICO SANITARI PER LA SOMMINISTRAZIONE
Il caso:
– un esercente l’attività di produzione artigianale e vendita di gelati, già concessionario di uno spazio pubblico sul marciapiede antistante il proprio locale, ottiene dall’apposito ufficio comunale l’autorizzazione ad ampliare l’area occupata, al fine di potervi installare un gazebo da destinare agli avventori della gelateria
– il dirigente dell’ufficio comunale cambia idea e vieta al gelataio l’utilizzo della maggior porzione di suolo pubblico ottenuta, ritenendo che il regolamento comunale, che disciplina l’installazione di strutture precarie su aree pubbliche e private, sia applicabile solo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e non alle attività, “artigianali o di vendita”
– il gelataio ricorre al t.a.r. contro il divieto imposto dal dirigente dell’ufficio comunale e dal regolamento
La soluzione del T.A.R. Sardegna:
– negli esercizi di gelateria l’attività caratterizzante è quella di vendita/acquisto di alimenti e bevande, mentre è del tutto indifferente che l’acquirente, di sua iniziativa, consumi i prodotti acquistati immediatamente o in prossimità dei locali di vendita o produzione
– con riferimento agli esercizi destinati alla somministrazione sono richiesti particolari requisiti, essenzialmente preordinati ad assicurare la presenza di spazi idonei, soprattutto sotto il profilo igienico sanitario, che, invece, non occorrono in relazione agli esercizi destinati alla mera vendita
– in quest’ottica non si spiega, quindi, la limitazione posta dall’impugnato regolamento in relazione all’attività di mera vendita, che può essere esercitata anche in locali privi di quei particolari requisiti richiesti per la somministrazione