NON SERVE LA MOTIVAZIONE PER DEMOLIRE GLI IMMOBILI ABUSIVI ANCHE SE E’ PASSATO TANTO TEMPO DALLA LORO COSTRUZIONE
Il caso deciso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato:
– un Comune aveva ingiunto ai proprietari la demolizione delle opere abusive realizzate su di un immobile di loro proprietà
– i proprietari rappresentavano:
i) di essere estranei alla realizzazione dell’abuso, che era imputabile in via esclusiva alla loro madre
ii) che l’abuso era assai risalente nel tempo (1982) e che già nel dicembre del 1986 la responsabile dello stesso era stata condannata in sede penale
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato enuncia il seguente principio di diritto:
– il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata, che impongono la rimozione dell’abuso
– il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui:
a) l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso
b) il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso
c) il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino