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ESTETISTA O NATUROPATA?

L’ATTIVITÀ DI NATUROPATA PRESSO CENTRI ESTETICI, TERMALI, FITNESS O ERBORISTERIE E’ COMPLETAMENTE LIBERA.
PER L’ATTIVITÀ DI ESTETISTA E’ NECESSARIA UNA S.C.I.A.
Il caso:
– la polizia municipale, durante un’ispezione presso un’erboristeria, accerta la presenza di un lettino e cartelli che pubblicizzano riflessologia plantare, massaggi orientali, linfodrenaggio e trattamenti cinesi e per il collo e conseguentemente redige verbale di violazione del regolamento comunale per esercizio dell’attività di estetista in carenza di SCIA, irrogando una sanzione pecuniaria;
– con successiva ordinanza il Comune dispone la chiusura immediata dell’attività per l’esercizio dell’attività di estetista in carenza del titolo abilitativo richiesto della SCIA:
– la ricorrente sostiene che l’attività esercitata non è quella di estetista  bensì quella nettamente distinta di naturopata con effettuazione di trattamenti olistici o bio naturali, che diversamente dall’attività di estetista è completamente liberalizzata.
La soluzione del T.A.R. di Bologna:
– l’attività di estetista non è assimilabile a quelle che comportano l’esercizio di discipline bio-naturali, essendo queste ultime caratterizzate da una diversità di approccio e di finalità, volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico, da ritenersi diversamente dalle prime non regolamentate e completamente liberalizzate;
– il naturopata non è una figura professionale giuridicamente legittimata, non esistendo un albo o scuole di formazione legalmente riconosciute, potendo comunque operare nei centri estetici o termali, nei centri fitness o come nel caso di specie nelle erboristerie;
– nel caso di specie l’ispezione effettuata dalla polizia municipale non ha evidenziato la presenza di messaggi pubblicitari e/o strumenti volti all’esercizio dell’attività di estetista bensì della pratica di riflessologia plantare, di massaggi orientali, linfodrenaggio ecc. tutte volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico;
– ne consegue che per l’attività esercitata dalla ricorrente non è richiesto alcun titolo abilitativo, trattandosi allo stato attuale di attività completamente liberalizzata, non subordinata alla presentazione di SCIA.
QUI SOTTO PUOI SCARICARE LA SENTENZA IN PDF:
sentenza del T.A.R. Bologna del 4 marzo 2021
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