DOPO TRENT’ANNI IL COMUNE PUO’ DEMOLIRE GLI ABUSI EDILIZI?
Il caso:
– il privato impugna innanzi al T.A.R. l’ordinanza del Comune di demolizione di opere edilizie abusivamente realizzate su di un immobile di sua proprietà
– la questione giunge al Consiglio di Stato ed il privato oppone che:
– l’immobile è stato ultimato nel 1982 e sin da quel momento il Comune era a conoscenza dell’abuso edilizio
– ha ricevuto l’immobile in eredità nel 2009 ed è estraneo all’abuso edilizio commesso dal precedente proprietario
– l’ordinanza di demolizione è stata notificata nel 2014, dopo 32 anni dalla realizzazione dell’abuso
Il Consiglio di Stato rimette la questione all’Adunanza Plenaria perché decida fra due orientamenti
1° orientamento: l’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo è legittimamente adottata senza alcuna particolare motivazione e indipendentemente dal lasso temporale intercorso dalla commissione dell’abuso, dovendosi escludere in radice ogni legittimo affidamento in capo al responsabile dell’abuso o al suo erede o al suo avente causa ad altro titolo
2° orientamento: l’ordinanza di demolizione di immobile abusivo deve essere congruamente motivata sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata quando intervenga a una distanza temporale straordinariamente lunga dalla commissione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso (nel caso in esame si trattava di un erede) ed il trasferimento non denoti intenti elusivi del provvedimento di demolizione
Vedremo quale tra i due orientamenti l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato intenderà far prevalere