RISTRUTTURAZIONE = EDIFICIO DIVERSO DA QUELLO PREESISTENTE = NUOVA COSTRUZIONE
Il caso:
– Tizio chiede al giudice di accertare e dichiare l’illegittimità delle finestre realizzate da Caio nell’immobile prospiciente la sua proprietà con condanna all’arretramento della costruzione e comunque al ripristino dello stato dei luoghi
La Cassazione coglie l’occasione per riaffermare un noto principio giurisprudenziale:
– rientrano nella nozione di nuova costruzione, ai fini del computo delle distanze legali dagli altri edifici
a) non solo l’edificazione di un manufatto su un’area libera
b) ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell’entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l’opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente