IL RIPRISTINO SPETTA AL COMUNE SE LA STRADA È PUBBLICA
Circostanze di fatto
– Una società lottizzante ha impugnato un’ordinanza sindacale che imponeva la rimessa in pristino della viabilità di una strada privata a seguito del crollo di un muro di sostegno.
– Il Comune ha giustificato l’ordinanza sostenendo che la strada fosse di proprietà della società ricorrente.
– La società ha contestato questa affermazione, evidenziando che la strada era stata realizzata in base a una convenzione di lottizzazione del 1977 ed era utilizzata dalla collettività.
– La manutenzione ventennale della strada era sempre stata a carico del Comune, che l’aveva anche inclusa nell’elenco delle vie pubbliche.
– Il TAR ha ritenuto che l’ordinanza fosse illegittima e l’ha annullata, condannando il Comune al pagamento delle spese processuali.
Principi di diritto
– Uso pubblico e proprietà comunale – Una strada realizzata come opera di urbanizzazione e utilizzata dalla collettività con manutenzione pubblica rientra nel patrimonio comunale, indipendentemente dall’eventuale mancata richiesta di collaudo da parte dei lottizzanti.
– Ripartizione degli oneri di manutenzione – La costruzione e riparazione delle opere di sostegno lungo le strade spettano all’ente proprietario della strada, e non possono essere imposte ai privati.
– Limiti dell’ordinanza contingibile e urgente – Il Comune non può utilizzare l’ordinanza ex art. 54 T.U.E.L. per imporre obblighi di manutenzione a privati senza una base giuridica solida.