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COSTRUZIONE PRECARIA E PERMESSO DI COSTRUIRE

NON SERVE IL PERMESSO DI COSTRUIRE QUANDO L’OPERA EDILIZIA E’ PRECARIA.
Definizione di opera precaria.
L’opera può essere definita precaria e quindi non serve il permesso di costruire:
– quando viene costruita per fini specifici e limitati nel tempo, come accade nel caso del capanno, ove sono ricoverati gli attrezzi che servono per costruire un immobile, per il quale è già stato rilasciato un apposito permesso di costruire, a patto che il capanno venga rimosso una volta terminata la costruzione dell’immobile;
– quando viene realizzata una strada per raggiungere il cantiere, dove è in corso la costruzione di un immobile in forza di un permesso di costruire già ottenuto, a condizione che a fine lavori la strada venga rimossa.
E’ necessario il permesso di costruire e non possono essere definite opere precarie:
– le costruzioni di facile e rapida rimozione e/o non infisse al suolo, ma non realizzate per scopi specifici e limitati nel tempo;
– le costruzioni di carattere stagionale, che vengono utilizzate ogni anno, ad esempio negli stabilimenti balneari.
  
QUI SOTTO PUOI SCARICARE LA SENTENZA:
T.A.R. Cagliari del 12 aprile 2017
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