NO ALL’AGIBILITA’ PER LE OPERE CONDONATE PRIVE DI ALTEZZA MINIMA
Il caso:
– la vicina chiede al giudice amministrativo l’annullamento del certificato di agibilità rilasciato dal comune contestualmente al condono edilizio di opere, con altezza inferiore a mt. 2,40 in violazione del d.m. Sanità 5 luglio 1975.
La soluzione del Consiglio di Stato:
– il rilascio del certificato di agibilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio, ai sensi del citato art. 35, comma 20, della legge n. 47 del 1985, può legittimamente avvenire in deroga solo a disposizioni regolamentari e non anche quando siano carenti condizioni di salubrità;
– l’altezza minima fissata dal Decreto del Ministro della Sanità 5 luglio 1975 per l’agibilità degli edifici non è derogabile a tutela della salubrità degli ambienti destinati ad esigenze di vita delle persone in essi dimoranti;
– in questo caso il certificato di agibilità rilasciato va annullato.