COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA ABUSIVA: PROCEDURA SEMPLIFICATA E NORMATIVA SOPRAVVENUTA
Circostanze di fatto
– Un comproprietario di un fabbricato vincolato paesaggisticamente aveva ottenuto, con permesso di costruire, l’autorizzazione per un intervento di ristrutturazione.
– In seguito, per modificare il tetto dell’edificio, è stata presentata un’istanza per il rilascio di un permesso in variante, la quale è stata respinta dalla competente Commissione Beni Ambientali.
– Nonostante il diniego, i lavori sono stati comunque eseguiti in difformità dal progetto originario.
– Successivamente, l’interessato ha richiesto, ai sensi degli artt. 17 del DPR n. 31/2017 e 167 del Dlvo 42/2004, l’avvio di un procedimento per verificare se fosse possibile rendere compatibili le opere abusive mediante l’adozione di opportune prescrizioni, evitando così la demolizione.
– Il Comune ha respinto l’istanza, sostenendo che le opere non rientrassero nei presupposti per la procedura semplificata, decisione confermata dal TAR.
Principi di diritto:
Applicazione integrata della normativa
– L’art. 167, comma 4, del Dlvo 42/2004 deve essere applicato in modo coordinato con le disposizioni speciali del DPR n. 31/2017, che prevede una procedura semplificata per gli interventi di lieve entità.
Possibilità di compatibilità paesaggistica per opere abusive
– Anche in presenza di opere realizzate abusivamente, se si tratta di interventi “di lieve entità”, l’amministrazione deve valutare la possibilità di renderle compatibili mediante prescrizioni, evitando la demolizione come misura estrema.
Interpretazione della normativa sopravvenuta
– La normativa introdotta dal DPR n. 31/2017, sebbene applicabile agli interventi successivi alla sua entrata in vigore, può trovare applicazione anche in presenza di abusi realizzati in pendenza della pratica, purché vi sia la possibilità di adottare misure correttive.
Principio tempus regit actum
– In sede procedimentale si applica la normativa vigente al momento della conclusione dell’atto, e il TAR avrebbe dovuto valutare gli interventi alla luce della nuova disciplina, senza affidarsi esclusivamente a pareri preesistenti.
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