CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA E COLLAUDO STATICO
“6.1 Il certificato di idoneità statica (CIS) è stato introdotto dal legislatore con D.M. LL.PP del 15/05/1985, a poco meno di due mesi di distanza dall’entrata in vigore della prima legge sul condono edilizio n. 47/85.
L’adozione del decreto è stata delegata dall’art. 35 l.47/85 al fine specifico di tutelare l’assetto sismico del territorio da coordinarsi con la procedura di presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria prevista dalla stessa norma di legge: si stabilisce che, per le opere abusive aventi volume complessivo superiore a 450 metri cubi, è obbligatorio presentare tale certificazione, con la quale attestare l’idoneità statica da redigersi a firma di un tecnico abilitato all’esercizio della professione delle opere eseguite, senza distinzione di anzianità o titolo professionale come invece già previsto per il collaudo statico.
6.2 Va sottolineato che la presentazione del certificato di idoneità statica è stata specificamente richiesta per la procedura straordinaria del condono edilizio del 1985; e, di seguito, progressivamente estesa ai due successivi provvedimenti straordinari del secondo e terzo condono, di cui rispettivamente alla l. 724/94 e l. 326/03.”.