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AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA

IL PROCEDIMENTO: SILENZIO ASSENSO E PARERE VINCOLANTE
– Il silenzio assenso è applicabile al procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica (c.d. autorizzazione paesaggistica “in sanatoria”), di cui all’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004, in base al quale l’interessato presenta domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo, che si pronuncia, entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
– A questo orientamento favorevole (1), se ne contrappone uno contrario che, pur senza mettere in dubbio l’applicabilità del meccanismo alla fattispecie di cui all’art. 146, perviene a soluzioni opposte (cioè il silenzio assenso non è applicabile) per il parere della Soprintendenza “in sanatoria”, sul rilievo che l’art. 167, comma 5, del D.lgs. n. 42/2004, diversamente dall’art. 146, comma 7, non prevede una proposta o uno schema di provvedimento, formulati dall’autorità procedente e rivolti alla Soprintendenza, come richiesto invece dall’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 ai fini della formazione del silenzio assenso (2).
– L’eventuale parere della Soprintendenza “in sanatoria” tardivo (giunto oltre i novanta giorni), secondo una tesi conserva la propria natura vincolante (3), mentre, secondo altra tesi, non è vincolante ma è soggetto a valutazione da parte dell’autorità procedente, la quale deve farvi riferimento motivato nel provvedimento conclusivo del procedimento (4).
(1) Cons. Stato, sez. VI, 1 ottobre 2019, n. 6556; T.A.R. Napoli, sez. VI, 7 giugno 2019, n. 3099.
(2) T.A.R. Toscana, sez. III, 12 novembre 2019, n. 1520.
(3) Cons. Stato, sez. III, 26 aprile 2016, n. 1613.
(4) Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1935; sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 895.
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