CIBO DI STRADA: CHI CONSERVA ALIMENTI IN UN FRIGORIFERO PRIVO DEL RIVELATORE DELLA TEMPERATURA E’ PASSIBILE DI DENUNCIA
Il caso:
– Tizio somministra e commercializza abusivamente, sulla pubblica via, bevande, cibi cotti e carni animali in assenza di etichettatura e tracciabilità, conservandole all’interno di un frigorifero, anch’esso tenuto su strada, privo del rivelatore della temperatura. Le vivande, peraltro, risultano non in perfetto stato di conservazione
– la non genuinità dei prodotti è desunta, non dall’esame degli stessi e dalle reali condizioni dei prodotti (carne), ma dalla non tracciabilità degli stessi e dalla assenza di etichettature e dalla conservazione in un frigo privo di rilevatore di temperatura
La soluzione della Cassazione Penale:
– i fatti contestati concretamente a Tizio ed accertati nel corso del giudizio sono riconducibili alla contravvenzione prevista dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b, che vieta l’impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione
– non è necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza
– in questo senso anche la custodia in frigoriferi inidonei alla conservazione determina la violazione del divieto di commercializzazione del prodotto
– per tale reato non risulta necessario alcun accertamento sulle caratteristiche intrinseche degli alimenti, essendo sufficiente l’esame visivo dei luoghi in cui essi sono conservati