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ACCESSO NEGATO COMUNE CONDANNATO

OBBLIGO DI ACCESSO AI DOCUMENTI NECESSARI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO
Circostanze di fatto
– Richiesta di accesso agli atti: Il ricorrente ha chiesto al Comune la documentazione relativa a due contravvenzioni stradali notificate con fermo amministrativo, per regolarizzare la propria posizione e difendersi in eventuale sede giurisdizionale.
– Silenzio dell’Amministrazione: Il Comune non ha risposto alla richiesta del ricorrente, configurando un provvedimento tacito di diniego.
– Ricorso presentato: Il ricorrente ha impugnato il silenzio del Comune, invocando la violazione degli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990, e dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.
– Mancata costituzione del Comune: Il Comune non si è costituito in giudizio per difendere la propria posizione.
Principi di diritto
– Diritto di accesso ai documenti amministrativi: Ai sensi dell’art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990, l’accesso ai documenti amministrativi deve essere garantito ai richiedenti per curare o difendere i propri interessi giuridici.
– Obbligo di motivazione dell’ente pubblico: In assenza di giustificazioni adeguate al diniego (anche tacito) dell’accesso, la richiesta del privato deve essere accolta.
QUI SOTTO È POSSIBILE SCARICARE L’ORDINANZA IN PDF:
T.AR. Bologna n.838.2024
SONO EVIDENZIATE IN GIALLO LE PARTI SIGNIFICATIVE
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