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RINUNCIA ALL’EREDITÀ

I RINUNCIATARI ALL’EREDITÀ DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE NON SONO LEGITTIMATI A ESSERE RAGGIUNTI DALL’ORDINANZA COMUNALE DI MESSA IN SICUREZZA
Il Caso:
– L’amministrazione comunale notifica ai chiamati all’eredità una ordinanza di messa in sicurezza di un immobile di proprietà del de cuius;
– i chiamati all’eredità segnalano di aver rinunciato all’eredità con atto notarile registrato, eccepiscono il loro difetto di legittimazione passiva e chiedono l’annullamento dell’ordinanza;
La soluzione del T.A.R.:
– i chiamati all’eredità hanno espressamente e formalmente rinunciato all’eredità del de cuius e quindi l’immobile non è mai entrato nel patrimonio dei predetti e pertanto essi non potrebbero essere destinatari di alcun provvedimento che trae fondamento dalla veste proprietaria di tale immobile;
– è illegittima l’ordinanza comunale impositiva nei confronti dei chiamati all’eredità dell’obbligo di provvedere all’esecuzione di tutti i lavori atti alla messa in sicurezza di un fabbricato, laddove il Comune procedente non abbia fornito la prova dell’avvenuta accettazione di eredità attraverso la presa di possesso dell’immobile; ciò vale, a maggior ragione, ove vi sia stata una espressa rinuncia all’eredità, come in questo caso;
– i chiamati all’eredità, in quanto non proprietari, né titolari di altro diritto reale sull’immobile necessitante di messa in sicurezza e nemmeno aventi la disponibilità dello stesso, non possono essere ritenuti legittimi destinatari dell’ordinanza;
– sebbene i soggetti destinatari di ordinanza contingibile e urgente, preordinata alla immediata messa in sicurezza dei luoghi in ragione dell’esigenza di tutela della pubblica e immediata incolumità, non debbano essere necessariamente proprietari dell’area, comunque deve essere dimostrato che almeno tali soggetti ne abbiano la materiale disponibilità, la quale rappresenta il necessario (ma anche sufficiente) presupposto (logico e materiale) per l’esecuzione degli interventi per la rimozione della situazione di pericolo.
– nel caso in esame, non è stata dimostrata dal Comune la ricorrenza di nessuno dei richiamati presupposti, a fronte degli elementi probatori forniti dai chiamati all’eredità sia in sede di procedimento amministrativo sia in sede giurisdizionale.
QUI SOTTO È POSSIBILE SCARICARE LA SENTENZA IN PDF
T.AR., Lombardia, Milano, Sez. IV, sentenza n.1997.2024
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