ODORI E RUMORI, DIRITTI TUTELATI
Il caso:
– Proprietà e ubicazione: La sig.ra X è proprietaria di un appartamento al secondo piano di un edificio a Venezia, abitato dalla madre. Al quarto piano risiede il sig. Y. Entrambi denunciano immissioni di odori, fumi e rumori da un ristorante al piano terra.
– Contestazioni degli attori: I ricorrenti lamentano che tali immissioni superino la soglia di normale tollerabilità e richiedono misure cautelari ai sensi dell’art. 700 c.p.c.
– Difesa della convenuta: Il ristorante sostiene di aver già adottato misure per ridurre l’impatto ambientale (es. innalzamento della canna fumaria di 5 metri) e contesta la fondatezza e la tempestività del ricorso.
– Perizie tecniche: La consulenza tecnica d’ufficio (CTU) conferma il superamento della normale tollerabilità dei rumori e segnala problemi strutturali che aggravano la propagazione delle immissioni.
– Soluzioni tecniche proposte: L’ingegnere incaricato suggerisce l’innalzamento della canna fumaria di almeno 7 metri per risolvere definitivamente il problema, ma le parti non trovano un accordo durante il tentativo di conciliazione.
– Salute e diritti: Viene riconosciuto il diritto a un ambiente salubre, indipendentemente dall’intensità dell’utilizzo degli immobili da parte dei ricorrenti.
– La decisione: Il giudice ordina interventi immediati come indicato nella perizia, condanna la parte convenuta a sostenere le spese legali e tecniche, e riconosce il risarcimento ai ricorrenti.
Le questioni di diritto:
– Tutela contro le immissioni (art. 844 c.c.): L’attività della convenuta è stata valutata alla luce del principio della normale tollerabilità delle immissioni e del bilanciamento tra esigenze produttive e diritti dei vicini.
– Strumenti di urgenza (art. 700 c.p.c.): Il ricorso per provvedimenti cautelari è stato ritenuto ammissibile, poiché le doglianze non hanno trovato una soluzione tempestiva e gli interventi eseguiti non sono stati sufficienti.
– Salvaguardia della salute: La salute viene considerata un bene autonomo da proteggere, senza necessità di dimostrare un nesso causale tra l’immissione e patologie specifiche.
– Criterio comparativo per il rumore: Applicazione del criterio ΔLcomp = LA,eq – Lf per determinare la tollerabilità acustica, considerato conforme alla normativa e giurisprudenza prevalente; secondo tale criterio, il rumore immesso nella proprietà viene considerato disturbante quando supera di 3 dB(A) il rumore di fondo presente.
– Responsabilità della convenuta: Gli interventi già effettuati dalla convenuta non esonerano dall’obbligo di adottare misure efficaci per garantire il rispetto delle normative civili e ambientali.
QUI SOTTO È POSSIBILE SCARICARE L’ORDINANZA IN PDF
Tribunale di Venezia ordinanza del 3.09.2024
SONO EVIDENZIATE IN GIALLO LE PARTI SIGNIFICATIVE