LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE AVVIENE IN VIA EQUITATIVA, UTILIZZANDO IL VALORE LOCATIVO DI MERCATO COME PARAMETRO.
Il caso:
– Occupazione senza titolo: Il convenuto ha abitato l’immobile comune dalla data della morte del padre, senza mai corrispondere alcun riconoscimento economico agli altri condividenti, nonostante abbia ricevuto una richiesta formale in tal senso.
– Durata rilevante dell’occupazione: Ai fini del calcolo, il periodo di occupazione considerato decorre dalla notifica della citazione fino alla vendita giudiziale del bene, per un totale di X mesi.
– Valutazione locativa: Il CTU ha stimato il valore locativo di mercato dell’unità immobiliare occupata in X euro mensili. Questo importo è stato moltiplicato per i mesi di occupazione e riparametrato in base alle quote di comproprietà dei condividenti.
Ripartizione finale: L’indennità di occupazione è stata integrata nelle porzioni del ricavato della vendita del bene comune spettanti a ciascun condividente.
Questioni di diritto:
– Rendiconto e obblighi tra condividenti: La domanda di indennità è qualificata come richiesta di rendiconto ex art. 723 c.c., con applicazione degli artt. 724 e 725 c.c. per la formazione delle porzioni spettanti, comprendendo i debiti derivanti dalla comunione.
– Frutti civili e valore locativo: La condotta del convenuto ha privato gli altri condividenti dei frutti civili del bene. La liquidazione avviene in via equitativa, utilizzando il valore locativo di mercato come parametro.
– Criteri di liquidazione dell’indennità:
Si considerano solo i periodi successivi all’apertura della successione.
La somma è calcolata moltiplicando il valore locativo mensile per i mesi di occupazione, ripartendo poi gli importi in base alle quote di comproprietà di ciascun condividente.
Gli importi sono stati ridotti per tener conto di eventuali debiti tra condividenti, senza la formazione di capi autonomi di condanna.
– Presunzioni e prova del danno: La prova del mancato godimento può basarsi su presunzioni semplici, confermate dall’analisi del CTU.
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Tribunale di Rimini sentenza n.916.2024
SONO EVIDENZIATE IN GIALLO LE PARTI SIGNIFICATIVE